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CASO ROCCALUMERA – La Corte Sportiva accoglie il reclamo e assegna gara perduta all’Atletico Pagliara

A.S.D Roccalumera calcio non riesce ad assorbire la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in seguito alla presunta rissa in Roccalumera -Pagliara (2^Categoria D) del 10/10/2023 che ha portato a sanzioni sorprendenti e fuorvianti, tra cui la perdita della gara per 0-3.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, la A.S. D Roccalumera Calcio, in persona del suo presidente Ivan Lazzaro, ha richiesto l’annullamento della decisione assunta da GST, sostenendo, come risulta dal referto arbitrale, che non sussistevano i presupposti per interrompere la gara al 28′ del secondo tempo dal momento che il Direttore di gara, applicando le normali sanzioni disciplinari a sua disposizione a carico dei singoli calciatori autori di atti di violenza contro altri tesserati della squadra avversaria, che per difendersi reagivano, avrebbe potuto portare a termine la gara, essendo il pubblico del tutto estraneo ai fatti avvenuti in campo e non essendo mai stata nessuna minaccia, violenza o tentativo di aggressione nei suoi confronti, tanto da raggiungere con tranquillità lo spogliatoio dopo aver fischiato la fine della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dopo aver letto il referto di gara e il referto redatto dall’arbitro che, ai sensi dell’art.61 comma 1, C.G.S, fanno piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25′ del secondo tempo a gioco, fermo per la sostituzione di un giocatore della società Roccalumera, un giocatore della Società Atletico Pagliara cercava di raggiungere alcuni avversari “in maniera agitata e minacciosa” scatenando una rissa alla quale parteciparono “quasi tutti i giocatori e i componenti delle panchine” . Data la situazione l’arbitro, anziché intervenire, fischiava la fine della partita dirigendosi verso gli spogliatoi, mentre all’esterno continuava la rissa tra calciatori e dirigenti.

In ragione di quanto sopra la Corte ritiene fondato il reclamo della Società Roccalumera Calcio, infatti, a dare origine alla risa sono stati i calciatori della Società Atletico Pagliaro i quali hanno aggredito i tesserati della Società Roccalumera Calcio che, a loro volta, si sono difesi e hanno aggredito anche loro. L’arbitro, in tale frangente, ha deciso di non intervenire adottando tempestivamente le opportune sanzioni a carico di chi ha aggredito e di chi ha reagito, tenuto anche conto che il comportamento del pubblico era “normale” cosi come l’andamento della gara condotta dalla Soc. ospitante per 3-0. Tale comportamento omissivo, anziché bloccare la rissa, ha favorito l’allargamento della stessa a tutti i tesserati di ambedue le squadre.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, annulla parzialmente la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, assegnando gara perduta per 0-3 alla società Atletico Pagliara e per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.