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Commissione Federale LND: accolti parzialmente i ricorsi contro l’ Acr di Cazzarò e il suo staff

  • Mentre da un lato il calcio è completamente nel caos, la Commissione Federale LND continua a fare il proprio lavoro e, tra le tante società, anche l’Acr Messina viene coinvolta dall’ex staff portato in riva allo stretto dall’allora Ds Antonio Obbedio. La commissione ha accolto in parte il ricorso del tecnico Cazzarò e dei suoi Murianni e Cataldi. L’Acr avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare tutto senza dover incorrere in ulteriori sanzioni.

Questo il dispositivo della Commissione Federale LND:

Si comunica che, facendo seguito al rinvio delle precedenti sedute del 9 aprile e 28 maggio 2020 causa emergenza sanitaria Covid-19, la Commissione federale, riunitasi a Roma, presso la sede straordinaria del “Fondo di Accantonamento delle Indennità di Fine Carriera per i Giocatori e gli Allenatori di Calcio” in Roma – Via Gregorio VII n. 466,ha adottato le seguenti decisioni:

Giusta il CU F.I.G.C. n. 217/A del 10/6/2020 attraverso il quale il Consiglio Federale ha deliberato che, ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all’art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:
“Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza”.
I suddetti lodi arbitrali sono inappellabili ed immediatamente esecutivi (art. 94 ter c. 13 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate con la specifica delle motivazioni e dell’importo riconosciuto.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo. Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all’art. 8 “violazioni in materia gestionale ed economica”, c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva (“penalizzazione di uno o più punti in classifica).
In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva.
In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC n.45/A del 30/01/2019). 
Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”) alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale.