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Acr vs CdM, omologato lo 0-0, reclamo inammissibile poiché tardivo

Si è espresso il Giudice Sportivo in merito alla gara del 17/03/2019 tra Acr Messina e Città di Messina, oggetto di ricorso da parte della società del gruppo Sciotto in merito al caso Lorefice (vedi articolo).

Gara del 17/ 3/2019 ACR MESSINA SSD A RL – CITTA DI MESSINA S.R.L

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il preannuncio di reclamo dalla S.S.D. ACR MESSINA SSD ARL con il quale si deduceva l’irregolarità della posizione di un calciatore impiegato nella gara in epigrafe dalla S.S.D. CITTA’ DI MESSINA.
– rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno martedì 19 marzo alle ore 00.12, inutilmente decorso il termine, previsto dall’art. 29, comma 4, let. b) C.G.S. e fissato entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo;
2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. ACR MESSINA SSD ARL – S.S.D CITTA’ DI MESSINA 0 – 0;
3) di addebitare sul conto della S.S.D. ACR MESSINA SSD ARL la tassa di reclamo.