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GIUDICE SPORTIVO. Turris: Una gara a porte chiuse e multa. Messina: multa ed un turno di squalifica per Fumagalli e Ortisi

Ha delle conseguenze quanto successo durante la gara e nel finale di Turris-Messina di sabato scorso, con i disordini e diversi oggetti lanciati in campo dagli spalti.  Come si legge dal comunicato emesso dal Giudice Sportivo, la società campana è stata sanzionata con l’obbligo di disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse ed una ammenda di 1.000 euro per la gravità della condotta dei propri sostenitori. E’, invece, di 1.500 euro la multa comminata al Messina per cori offensivi ed insulti verso la tifoseria avversaria.

Inoltre, il Messina, nella gara interna con la Virtus Francavilla di sabato prossimo, dovrà fare a meno del portiere Fumagalli e di Ortisi, ammoniti durante la gara, che subiscono così un turno di squalifica per avere raggiunto la quinta ammonizione. Ci sarà quindi l’esordio assoluto da titolare con la maglia del Messina di Edoardo Piana.

Questa la nota con le motivazioni del Giudice Sportivo:

“Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Silvia Zabaldi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, – viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo concernenti la gara Turris – ACR Messina del 27 gennaio 2024 e il referto dell’Arbitro; rileva quanto segue: I sostenitori della Società Turris, che occupavano il lato sinistro della Tribuna Centrale: 1. al 24° e al 28° minuto del primo tempo, lanciavano dell’acqua da una bottiglietta che raggiungeva in entrambi i casi il portiere del Messina, Sig. Fumagalli Ermanno, la prima volta agli occhi, la seconda al volto; contestualmente indirizzavano, nei confronti dello stesso, ripetute espressioni offensive; 2. al 45°+6 minuto del secondo tempo, lanciavano i seguenti oggetti verso la panchina della squadra avversaria: – n. 7 bottigliette di plastica di caffè Borghetti semivuote; – n. 1 accendino; – n. 2 tubi di cartone di patatine tipo Pringles semivuoti; – n. 1 asta da bandiera lunga circa 150 cm; – n. 3 bottigliette di plastica semipiene di acqua; – varie monete; – n. 1 pietra delle dimensioni di circa cm 8x4x2 che colpiva alla testa il calciatore della squadra avversaria, Sig. Fumagalli Jacopo, il quale, molto dolorante, restava a terra per diversi minuti, finché non veniva soccorso dal medico che gli applicava una borsa di ghiaccio sulla testa; 3. il lancio degli oggetti di cui sopra rendeva necessario, per coloro che si trovavano sul terreno di gioco, l’allontanamento dalla zona coinvolta e determinava la sospensione della gara per circa 7 minuti; 4. durante il lancio degli oggetti, un certo numero di tifosi locali, col volto coperto da passamontagna, tentava di sfondare il cancello e di entrare all’interno del recinto di gioco, senza riuscirci grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e degli steward in servizio; 5. al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per circa un minuto, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, come dimostrato in modo inconfutabile dal colpo alla testa subito da parte di un calciatore della squadra ospite, il quale è stato attinto dalla pietra sopra indicata; considerato, altresì, che la condotta di cui al punto 2 ha comportato la sospensione della gara per un periodo di circa 7 minuti; – visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti;

– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., in considerazione della gravità delle condotte tenute dai sostenitori della Società Turris e della sua pericolosità, sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. P.Q.M. – delibera di sanzionare la Società TURRIS con l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA. Dispone che la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Turris disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.)”.

1500 euro di multa al Messina, per avere, – si legge nella nota – circa la metà dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della frase pronunciata, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.).