Intervista esclusiva per PascalDesiato.com a Giorgio Borbone, ex segretario generale del Catania tra le altre e uno dei più riconosciuti esperti nazionali di diritto sportivo, dice la sua sul caso Messina.
Sono state pubblicate le motivazioni del TFN sulla penalizzazione di 20 punti inflitta al Messina. Cosa ne pensa? “Penso che tutto il procedimento sia inficiato dalla mancata revoca dei tesseramenti da parte della Federazione. In mancanza della revoca, nessuna penalizzazione può essere inflitta al Messina, in quanto, ancora oggi, tutti i calciatori deferiti risultano tesserati per il Messina nella stagione sportiva 2025/2026. Basta, in tal senso, entrare nel portale per verificare che non c’è stata alcuna revoca. Sono ancora vivi e vegeti. In pratica, tutto il procedimento è da annullare”.
Dunque, cosa comporta questo? “Comporta che, non essendo intervenuta alcuna revoca, men che meno ex tunc, i calciatori erano regolarmente tesserati nel momento in cui partecipavano alle gare e, dunque, non si trovavano in posizione irregolare. Bisogna ricordare che quei tesseramenti sono stati convalidati e i contratti resi esecutivi dal competente Ufficio Tesseramento della Serie D. Pertanto, è necessario un provvedimento uguale e contrario per renderli privi di effetti, cioè la revoca. Revoca che può essere disposta esclusivamente, ai sensi dell’art. 42 delle NOIF, dallo stesso ufficio che ha convalidato i tesseramenti”.
Il TFN afferma che l’organo di giustizia può sempre ricavarne per tabulas l’irregolarità. “Non è sempre così. Difatti, nel caso di specie, ne desume la non regolarità, ma non provvede a revocarli perché non può. Tra l’altro, cita una decisione della Corte Federale d’Appello che tratta un caso di una pratica di tesseramento non completata e annullata dall’Ufficio Tesseramento. Dunque, una situazione per niente sovrapponibile a quella dei tesseramenti del Messina”.
Esiste una norma federale che assevera il suo assunto? “Certo. L’art. 11, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: «Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabili alla stessa società si applica un punto di penalizzazione in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore. Sembra scritto per il caso Messina. È del tutto evidente che spetta alla Federazione revocare, come sopra specificato, un tesseramento già convalidato e che la penalizzazione senza la revoca è illegittima”.
Come pensa che finirà? “Preliminarmente, esprimo la mia solidarietà verso la proprietà del nuovo Messina, certamente moralmente incolpevole. Però deve analizzare per bene tutta la vicenda, dall’inizio. Per quanto riguarda il prosieguo processuale, dubito che la CFA possa andare oltre una riduzione. Più incerto, invece, l’esito al Collegio di Garanzia del CONI. Nel corso della stagione 2005/2006, all’allora Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI, chiamata a decidere sul «caso Pedrocchi», fu sancito un punto cardine del diritto sportivo in materia di tesseramenti e di visto di esecutività, apparentemente in contrasto con il suddetto art. 11, comma 2, del CGS. E cioè l’efficacia temporale del tesseramento e l’eventuale revoca ex nunc. Il Collegio arbitrale stabilì che, una volta che l’atto ha ottenuto la sua esecutività all’interno dell’ordinamento federale, l’eventuale accertamento del vizio o la revoca dello stesso non possa cancellare retroattivamente (ex tunc) lo stato di fatto e di diritto esistente nel momento in cui le gare sono state disputate. Questa specifica distinzione temporale (ex nunc rispetto a ex tunc) porterebbe, in ogni caso, la revoca dei tesseramenti del Messina da «ora in poi». Con la conseguente interpretazione dell’art. 11, comma 2, del CGS nel senso che la penalizzazione di un punto in classifica per le gare in cui «partecipa» (e non «ha partecipato») possa essere comminata solo per quelle gare disputate successivamente alla revoca, comunque il Messina, considerata l’estrema peculiarità del caso, più unico che raro, potrebbe appellare”.

